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Detrazione per le Spese Scolastiche: i nuovi limiti

lentepubblica.it • 2 Febbraio 2017

spese-scolasticheCon la Legge di Bilancio 2017 sono stati stabiliti nuovi limiti alla detrazione delle spese scolastiche sostenute nell’anno d’imposta 2016.

 


In sintesi sono detraibili fiscalmente ai fini Irpef nella misura del 19% le spese sostenute per i familiari a carico per corsi di istruzione primaria, elementari, secondaria, medie, universitaria e tutti quei corsi di perfezionamento e specializzazione universitaria sostenuti sia presso istituti pubblici sia privati anche se come vedrete nel seguito con modalità diverse nei limiti degli importi indicati dalla normativa e nel rispetto dei seguenti requisiti.

 

Come indicato nell’art.15 del Tuir al c.1, lett. e-bis), la detrazione Irpef del 19% si riferisce alle spese di frequenza delle scuole d’infanzia (asili), del primo e secondo grado di istruzione (scuole elementari e medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), siano esse statali o paritarie.

 

La detrazione vale sia per asili nido pubblici sia privati. L’importo detraibile è pari al 19% di 632 quindi 120 euro massimo. A fronte di questo occorre mantenere la copia delle spese effettuate o tramite bonifico o tramite ricevuta fiscale dell’asilo. La retta invece per la scuola materna (non dunque asilo nido) non potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi.

 

La Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) all’art.1 c. 617 fissa nuovi limiti, usufruibili dal 2016 e negli anni a venire, così dettagliati:

 

 

  • per l’anno d’imposta 2016 in euro 564,00
  • per l’anno d’imposta 2017 in euro 717,00
  • per l’anno d’imposta 2018 in euro 786,00
  • dall’anno d’imposta 2019 in poi in euro 800,00.

 

Altri dettagli nelle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E/2016 e n. 18/E/2016 e nella Risoluzione 68/E/2016.

 

Per pagare le tasse scolastiche il genitore paga con modello F24 predisposto in autonomia o eventualmente fornito dalla stessa Scuola con alcuni dati precompilati.

 

Riguardo alle tipologie di spesa riconducibili all’art. 15, comma 1, lett. ebis), del TUIR, la scrivente, con circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, par. 1.15, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha chiarito che rientrano nella previsione della citata lett. e-bis) le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) del medesimo art. 15. A titolo di esempio, la circolare cita la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica.

 

A seguito di tali modifiche, la lettera e) – che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili – disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

 

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR – e quindi detraibili – anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

 

La Risoluzione citata conferma inoltre la NON detraibilità delle spese sostenute per il trasporto scolastico.

 

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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